REGOLAMENTO PER L’ACCESSO ALLE TRASMISSIONI RADIOFONICHE E TELEVISIVE REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO (RAI)
(Approvato con deliberazione CORECOM n. 26 del 21 ottobre 2025)
Art. 1 - (Oggetto)
- Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» e dell’art. 9, comma 2, lett. h) della legge regionale del 28 ottobre 2003, n. 20 «Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM)», le attività del Corecom Lombardia per l’accesso alle trasmissioni radiotelevisive regionali della Concessionaria del Servizio pubblico radiotelevisivo (di seguito denominata, per brevità, Concessionaria) di cui all’articolo 6 della legge 14 aprile 1975 n. 103 «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva».
Art. 2 - (Richieste di accesso)
- I soggetti indicati nell’articolo 6, comma 1, della legge 14 aprile 1975, n. 103, che intendono accedere alle trasmissioni regionali diffuse in Lombardia della sede regionale della Concessionaria, devono presentare richiesta al Comitato regionale per le Comunicazioni (Corecom) della Lombardia, di seguito anche Corecom o Comitato.
- La richiesta, redatta in conformità alla modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Corecom, deve contenere:
- la denominazione del soggetto richiedente e la sua categoria di appartenenza tra quelle previste all’art. 6, comma 1, della legge n. 103/1975, nonché indicazioni in ordine alla consistenza della propria organizzazione;
- la designazione della persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma di accesso da ammettere alla trasmissione;
- il titolo e il contenuto, in sintesi, del programma proposto, la sua durata e le modalità di realizzazione nonché l’indicazione, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della legge n. 103/1975, di ogni elemento idoneo ad attestare la rilevanza dell’interesse sociale, culturale e informativo del programma di accesso proposto;
- l’impegno del soggetto richiedente o del responsabile di evitare, pena l’esclusione, durante la trasmissione del programma ogni forma di pubblicità commerciale ai sensi dell’art. 6 della legge n. 103/1975;
- il consenso del firmatario al trattamento dei propri dati personali, anche se qualificabili come dati sensibili, nonché la dichiarazione di aver ottenuto analogo consenso dal rappresentante legale e dagli altri aderenti all’organismo, qualora essi siano individuabili in base alla documentazione prodotta.
- La domanda deve essere, altresì, corredata da copia dello Statuto o dell’atto costitutivo dell’Ente, Istituto o Associazione e sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del soggetto richiedente e dal designato responsabile per l’accesso, che devono trasmettere contestualmente copia del loro documento di identità in corso di validità. L’invio della predetta documentazione non è richiesto per gli enti iscritti al RUNTS di cui al d.lgs. n. 117/2017, per i quali sarà sufficiente indicare nella domanda il numero di iscrizione a tale registro.
- Per ogni piano trimestrale di cui all’art. 4 può essere presentata una sola domanda.
- La richiesta di accesso deve essere inviata a mezzo posta certificata entro e non oltre la data stabilita dal Corecom, in ogni caso compresa tra il primo e il decimo giorno non festivo del mese precedente quello di inizio del trimestre cui si riferisce la domanda.
- Eventuali richieste di accesso presentate oltre il termine indicato al comma 5 sono prese in esame ai fini della graduatoria delle trasmissioni del trimestre successivo, previa conferma d’interesse del soggetto richiedente.
Art. 3 - (Esame delle richieste d’accesso)
- Ad ogni richiesta di accesso pervenuta al Corecom entro il termine di cui al comma 5 dell’art. 2 è assegnato un numero identificativo progressivo.
- La Struttura amministrativa di supporto al Comitato esamina le richieste pervenute e procede all’istruttoria chiedendo, in caso di incompletezza, l’integrazione della domanda e/o della documentazione entro il giorno precedente la seduta prevista per l’approvazione della programmazione del trimestre.
- Esaurita l’attività istruttoria, il Comitato delibera sull’ammissione delle richieste pervenute per il trimestre di riferimento e, qualora il numero delle domande sia superiore agli spazi resi disponibili dalla Concessionaria, approva la graduatoria osservando le seguenti priorità:
- iscrizione del soggetto richiedente al RUNTS;
- precedenza alle organizzazioni che non hanno ancora beneficiato delle trasmissioni dell’accesso o che abbiano ottenuto trasmissioni in epoca più remota;
- rilevanza sociale e culturale delle tematiche proposte nel programma e attualità dell’argomento con riferimento alla tutela delle fragilità, all’inclusione e/o al reinserimento sociale, alla tutela dei consumatori;
- ordine cronologico di presentazione delle istanze. In caso di parità di posizione nella graduatoria, si procede per sorteggio.
- Le domande di accesso escluse per esaurimento degli spazi disponibili nella programmazione del trimestre sono prese in esame per il piano trimestrale successivo, previa conferma di interesse da parte del soggetto richiedente.
- La decisione sulla ammissione della richiesta di accesso è comunicata all’interessato all’indirizzo pec o e-mail indicato nella domanda.
Art. 4 - (Piano trimestrale di messa in onda delle trasmissioni)
- A seguito della approvazione della delibera di ammissione delle domande, gli uffici provvedono a definire il calendario trimestrale della programmazione della messa in onda, tenuto conto dell’esigenza di evitare la ripetizione di argomenti analoghi e dei medesimi partecipanti (intervistatori) nel corso della stessa trasmissione.
- Entro i 3 giorni lavorativi successivi alla deliberazione, il piano trimestrale di messa in onda è inviato alla Concessionaria, pubblicato sul sito internet del Corecom della Lombardia (www. corecomlombardia.it) nonché comunicato agli interessati all’indirizzo pec o e-mail indicati nella domanda.
- È fatta salva la possibilità, per il Corecom e/o per la Concessionaria, di apportare eventuali modifiche al piano trimestrale qualora necessario.
Art. 5 - (Ricorsi)
- Avverso le deliberazioni del Corecom sulle domande di accesso radiofonico e televisivo è ammesso ricorso al Corecom stesso entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esclusione.
- Il ricorso deve contenere l’indicazione dei motivi specifici su cui si fonda e non sospende l’esecuzione del piano trimestrale.
- L’esame del ricorso deve svolgersi entro venti giorni dalla sua ricezione.
- Sul ricorso decide il Comitato con apposita deliberazione comunicata agli interessati a mezzo pec.
- In caso di accoglimento del ricorso, ove non sia possibile inserire il contributo nella programmazione trimestrale in corso, lo stesso viene inserito nella programmazione del trimestre successivo.
Art. 6 - (Registrazione dei programmi)
- La registrazione dei programmi ammessi all’accesso può essere realizzata integralmente o parzialmente con mezzi propri o con la collaborazione tecnica gratuita, per esigenze minime di base, della Concessionaria.
- Il soggetto che ha registrato il programma con mezzi propri consegna la registrazione al Corecom entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione dell’ammissione. In caso di mancata consegna della registrazione entro il termine indicato, la Concessionaria può disporre l’esclusione dalla programmazione trimestrale, dandone immediata comunicazione al Corecom.
- Per i soggetti che, per la registrazione dell’intervento, hanno dichiarato di volersi avvalere della collaborazione tecnica gratuita della Concessionaria, il Corecom, tenuto conto delle date comunicate dalla sede regionale della RAI, elabora il calendario delle registrazioni e lo trasmette alla RAI e ai soggetti richiedenti, contestualmente alla comunicazione di cui all’art. 3 comma 5.
Art. 7 - (Vigilanza e Sanzioni)
- Il Corecom vigila sulla corrispondenza dei contenuti del programma a quelli della domanda di accesso.
- Il Corecom, se ravvisa nel programma una violazione degli impegni sottoscritti nella domanda dal soggetto richiedente o dal responsabile, può chiedere alla RAI regionale la sospensione della messa in onda del programma e negare, con decisione motivata, il diritto d’accesso al soggetto per un periodo di uno o più trimestri.
Art. 8 - (Protocollo con la Concessionaria RAI Regionale)
- I rapporti tra il Corecom e la Concessionaria RAI Regionale della Lombardia in relazione al diritto di accesso radiotelevisivo sono definiti in un apposito Protocollo.
Art. 9 - (Trattamento dei dati personali)
- La Struttura amministrativa di supporto al Corecom effettua il trattamento, anche mediante supporti elettronici, dei dati concernenti i soggetti richiedenti al solo fine di garantire la funzionalità e trasparenza dell’accesso radiotelevisivo, ai sensi degli artt. 4 e 6 della legge n. 103/1975, in tutte le ipotesi disciplinate e nel rispetto dei criteri previsti dal d.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE n. 2016/679.
Art. 10 - (Entrata in vigore)
- Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Contenuti verificati il 9 dicembre 2025