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AGCOM-CORECOM. PROPOSTA LA PROROGA DELL’ACCORDO QUADRO FINO A DICEMBRE 2021

Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, presieduto da Giacomo Lasorella, nella riunione del 22 ottobre ha deliberato di proporre una proroga di un anno dell’Accordo quadro e delle Convenzioni tra l’Autorità e i Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom) per l’esercizio delle funzioni a questi ultimi delegate, in scadenza il prossimo 31 dicembre.

Accoglienza positiva da parte della Presidente del Corecom Lombardia, Marianna Sala.

La proposta di proroga – sottolinea la Presidente del Comitato lombardo – è stata disposta per avviare un percorso di riforma che consenta, alla luce dell’evoluzione del mercato, dello sviluppo tecnologico e delle prestazioni rese dai singoli Corecom, di migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’esercizio delle funzioni delegate ai Corecom, mediante un nuovo Accordo Quadro per i prossimi anni. Mi auguro quindi che la proposta possa essere favorevolmente -e in tempi brevi- accolta dalle Conferenze dei Presidenti delle Regioni e delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”.

Le deleghe conferite da AGCOM ai Comitati riguardano funzioni consultive, di gestione, di vigilanza e controllo, istruttorie, di tutela e garanzia, di risoluzione delle controversie.

RIEPILOGO DELLE MATERIE DELEGATE DA AGCOM AI CORECOM

Le materie delegate da Agcom ai Corecom sono numerose e importanti.

 Eccone, più in dettaglio, il riepilogo, voce per voce:

  1. tutela e garanzia dell’utenza, con particolare riferimento ai minori, attraverso iniziative di studio, analisi ed educazione all’utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall’Autorità e dalle Istituzioni competenti in materia, anche in attuazione di protocolli d’intesa per la migliore tutela decentrata dei minori sul territorio nazionale;

  2. esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale, relativamente alle funzioni istruttorie e decisorie in applicazione dell'articolo 32-quinquies, del Tusmar;

  3. vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale;

  4. svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie tra ente gestore del servizio di comunicazione elettroniche e utenti, e assunzione dei provvedimenti temporanei ai sensi degli artt. 3 e ss. del “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, adottato con delibera n. 173/07/CONS, nonché nelle controversie scaturenti dall’applicazione dell’art. 9 del d.lgs. n. 33/2016, in materia di installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, limitatamente alle fattispecie contemplate dall’art. 8 per l’accesso all’interno di edifici privati, in conformità al Regolamento adottato dall’Autorità con delibera n. 449/16/CONS;

  5. definizione delle controversie indicate all'articolo 2 della delibera n. 173/07/CONS, ad esclusione di quelle concernenti operatori o utenti di altri Stati dell'Unione Europea di cui all'art. 15, comma 5, dello stesso Regolamento. Ai fini del conferimento di tale delega, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento di cui copra, ciascun CO.RE.COM., nell'ambito della propria organizzazione interna, deve garantire la separazione tra la funzione di conciliazione e quella di definizione della controversia e, nell'ambito di questa, tra competenze istruttorie e decisorie. Al procedimento per la definizione delle controversie si applicano, in quanto compatibili, le norme del citato Regolamento;

  6. vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l’ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal Tusmar, come integrato dai Regolamenti attuativi dell’Autorità;

  7. la vigilanza ai sensi dell’articolo 41 del Tusmar previa adozione, da parte dell’Autorità, di apposite linee guida;

  8. gestione delle posizioni degli operatori nell'ambito del Registro degli Operatori di Comunicazione secondo le linee guida fissate dall’Autorità e sotto il coordinamento della medesima. La delega comprende lo svolgimento, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale, dei procedimenti di iscrizione e gli aggiornamenti delle posizioni all'interno del Registro nonché il rilascio delle certificazioni attestanti la regolare iscrizione.