Legge 29 maggio 2017, n. 71, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”
Ai fini della presente legge, per “cyberbullismo” si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo.
L’articolo 2 della suddetta legge stabilisce che ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o esercente la responsabilità del minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito Internet o del social network, un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso in Internet, previa conservazione dei dati originali, qualora abbia subito taluno degli atti di cui all’art. 1, comma 2, della presente legge.
Quindi, per riassumere: oscuramento, rimozione e blocco.
Entro 24 ore dalla ricezione dell’istanza, il titolare del trattamento o il gestore del sito Internet o del social network, deve comunicare all’utente di avere assunto l’incarico. Entro 48 ore deve provvedere all’oscuramento, rimozione o blocco dei contenuti.
Se il titolare del trattamento o il gestore del sito Internet o del social network non risponde o non sia possibile identificarlo, l’interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali il quale, entro 48 ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli artt. 143 e 144 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Ogni istituto scolastico individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.
L’articolo 7 della legge n. 71/2017 stabilisce che qualora non sia stata proposta querela o non sia stata presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli artt. 594, 595 e 612 c.p. e per l’art. 167 del codice per la protezione dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196/2003, commessi mediante la rete Internet, da minori di età superiore di 14 anni nei confronti di altri minori, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all’art. 8, commi 1 e 2 del d.l. n. 11/2009, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 38/2009 e successive modificazioni.
Legge regionale 7 febbraio 2017, n. 1, “Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo”
La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali, è volta a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, in tutte le sue manifestazioni, al fine di tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minori, proteggendo e sostenendo in particolare i soggetti più fragili.
La regione promuove e sostiene interventi per la diffusione della cultura della legalità e del rispetto della dignità personale, nonché interventi per la tutela della integrità psico-fìsica dei minori e interventi finalizzati all’uso consapevole degli strumenti informatici e di Internet.
Possono beneficiare dei finanziamenti relativi agli interventi di cui sopra i comuni, singoli e associati, le istituzioni scolastiche e formative, le aziende del sistema sociosanitario regionale, gli istituti penitenziari della Lombardia, i soggetti del Terzo Settore di cui alla legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 operanti in Lombardia da almeno tre anni nel campo del disagio sociale dei minori o in quello educativo e iscritte all'albo nazionale o regionale e le associazioni sportive dilettantistiche, che operano in Lombardia, iscritte nel registro del CONI, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport per i minori.
Presso la Giunta regionale è peraltro istituita la Consulta regionale sul bullismo e sul cyberbullismo e ha lo scopo di raccogliere informazioni sul bullismo e sulle iniziative di prevenzione e contrasto di ogni forma di bullismo presenti sul territorio, nonché il compito di confrontare, condividere, valutare e mettere in rete le buone pratiche, tecnologie, processi e progetti, finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.
La Consulta si avvale anche del supporto del Garante regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, del Corecom e del Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 14 della legge regionale 24 giugno 2015, n. 17.
Regolamento Sportello Help Web Reputation Giovani
Lo “Sportello Help Web Reputation Giovani”, è istituito al fine di assicurare a livello territoriale regionale una funzione di tutela di reputazione e identità digitali e del corretto e responsabile uso delle tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione dei cittadini residenti in Lombardia, con particolare attenzione ai minori di età. L’attività dello Sportello è altresì finalizzata allo studio, ricerca e analisi del cyberbullismo, con lo scopo di implementare le attività di prevenzione e contrasto del fenomeno.
Le attività dello Sportello sono, tra le altre, l’accoglienza dell’utente, la ricezione della richiesta di tutela, l’analisi dei profili giuridici e tecnologici connessi al caso esposto, la valutazione delle possibili soluzioni e correlata predisposizione di indicazioni procedurali per la messa in opera di azioni finalizzate al ripristino della reputazione digitale nonché attività di informazione per rendere edotto il richiedente circa le corrette modalità di redazione di istanze qualora sia necessario interpellare i gestori delle piattaforme o l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati o la Polizia Giudiziaria a seconda della gravità del fatto. Lo Sportello interviene su richiesta di parte e fornisce supporto se sono stati diffusi sui canali/piattaforme digitali video, immagini, foto, scritti personali o corrispondenza senza che l’interessato ne fosse al corrente, se sono stati diffusi sui canali/piattaforme digitali dati o informazioni personali (nome, cognome, indirizzo, vita privata) senza che l’interessato ne fosse al corrente, se sono stati pubblicati sui canali/piattaforme digitali articoli, commenti, immagini, video offensivi della reputazione, della dignità o dell’immagine della persona interessata, se sono stati pubblicati sui canali/piattaforme digitali articoli, commenti, immagini, video umilianti o discriminatori che riguardano l’interessato, a causa dell’età, del sesso o dell’orientamento sessuale, della disabilità, dell’etnia, della religione. Al fine di contribuire a migliorare la consapevolezza e la prudenza nell'utilizzo della "Rete", con particolare riferimento ai social network, il Corecom, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, può organizzare corsi informativi/formativi gratuiti presso gli istituti scolastici della regione, o in altre sedi istituzionali, rivolti a studenti, docenti e genitori.