APPROFONDIMENTI

Diffamazione

La diffamazione è un’offesa al sentimento di sé o alla reputazione personale, che lede il bene giuridico dell’onore. L’offesa può essere arrecata anche con strumenti telematici o informatici, che integra il reato di diffamazione aggravata (ex art. 595 del Codice penale). Nell’ipotesi di reato di diffamazione può rientrare anche l’invio di e-mail, SMS e MMS a contenuto offensivo o molesto.

Furto di identità

Per “furto di identità” si intende sia l’uso indebito di dati personali (nome, cognome, immagine, indirizzo e-mail, e così via; art.167, d.lgs. n.196/2003), sia la sostituzione di persona, che si verifica quando un soggetto sostituisce illegittimamente la propria all’altrui persona, di solito per procurare a sé un vantaggio o per danneggiare qualcun altro (art. 494 del Codice penale). Chi è vittima di uso indebito dei dati personali o di sostituzione di persona, può autotutelarsi richiedendo direttamente al gestore la rimozione del contenuto illecito.

Revenge porn

Legge 19 luglio 2019 n. 69, “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, cosiddetta “Codice Rosso”, introduce l’art. 612-ter c.p. rubricato “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” (cosiddetto “Revenge Porn”). L’art. 612-ter c.p. stabilisce che chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro danno.

Qualora foste vittime di revenge porn, potrete proporre querela entro il termine di sei mesi ai carabinieri o alla polizia postale. In ogni caso, è possibile rivolgersi a un avvocato per richiedere il risarcimento del danno subito a seguito delle condotte sopra esaminate.

Cyberstalking

Il cyberstalking è una molestia di natura persecutoria realizzata prevalentemente, o esclusivamente, con l’ausilio di mezzi informatici o telematici e connessi a sistemi di comunicazione elettronica. Tale condotta deriva dalla categoria più generale del reato di stalking (dall’inglese to stalk che, in italiano, si potrebbe tradurre con “fare la posta”, “braccare”), disciplinato dall’art. 612-bis del codice penale, introdotto nel 2009 e titolato “Atti persecutori”. Il d.l. n. 93 del 14 agosto 2013 ha poi aggiunto, nel secondo comma, l’aggravante del “fatto commesso attraverso strumenti informatici o telematici”, che non realizza, tuttavia, un “reato informatico” propriamente detto ma, una attività delittuosa tramite l’utilizzo di sistemi informatici.

Trattamento illecito di dati

L’articolo 167 del Codice in materia di protezione dei dati personali stabilisce che è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all’interessato, arreca nocumento all’interessato in violazione di specifiche disposizioni di legge. L’aggiunta del “danno” consente di ricomprendere tra le fattispecie punibili anche la condotta del revenge porn. L’articolo 167 del Codice in materia di protezione dei dati personali punisce altresì chi, al fine di trarre per sé o per altri profitto o di arrecare danno all’interessato procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti, arreca nocumento all’interessato.

Adescamento di minorenni

L’art. 609 undecies c.p. stabilisce che “Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”.