L'articolo 2, comma 1, del “Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione” (Allegato "A" della delibera Agcom n. 666/08/CONS e s.m.i.), fornisce una descrizione dettagliata dei soggetti obbligati all’iscrizione al Registro.
- operatori di rete: i soggetti titolari del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione di programmi agli utenti;
- fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici: 1) i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici lineari: i soggetti che hanno la responsabilità editoriale nella predisposizione di programmi televisivi o radiofonici destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, nonché alla diffusione via cavo, via satellite o su altri mezzi di comunicazione elettronica e che sono legittimati a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati; 2) i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici non lineari ovvero a richiesta: i soggetti che hanno la responsabilità editoriale nella predisposizione di un catalogo di programmi destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, nonché alla diffusione via cavo, via satellite o su altri mezzi di comunicazione elettronica che possono essere fruiti al momento scelto dall’utente e che sono legittimati a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati;
- fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato: i soggetti che forniscono, al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso condizionato, compresa la pay per view, mediante distribuzione agli utenti finali di chiavi numeriche per l’abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che forniscono servizi della c.d. “società dell’informazione” ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero forniscono una guida elettronica ai programmi;
- soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione: la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i soggetti titolari di concessione, autorizzazione, o comunque di altro provvedimento abilitativo, rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni, per l’esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva, via etere terrestre, con qualsiasi tecnica e modalità, ad accesso libero o condizionato, e per l’installazione e l’esercizio di impianti ripetitori via etere di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali, nonché i soggetti a cui la legge impone gli stessi obblighi dei concessionari;
- imprese concessionarie di pubblicità: 1) le imprese che, in forza di un contratto con i soggetti di cui alle lettere b) e d) o con una loro concessionaria di pubblicità, ricevono l’incarico non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la trasmissione mediante impianti radiofonici o televisivi; 2) i soggetti che, in forza di un contratto con un editore di giornali quotidiani, periodici o riviste, di testate in formato elettronico di cui alla lettera i), nonché di agenzia di stampa di cui alla lettera g), o con una sua concessionaria di pubblicità, ricevono l’incarico non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la diffusione, su giornali quotidiani, periodici o riviste, testate in formato elettronico di cui alla lettera i) nonché di agenzia di stampa di cui alla lettera g); 3) le imprese che esercitano l’attività di negoziazione e conclusione di contratti di vendita di spazi pubblicitari da trasmettere sul web e su altre piattaforme digitali fisse o mobili;
- imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi: 1) i soggetti che producono o distribuiscono ai soggetti di cui alle lettere b) e d) programmi destinati alla radiodiffusione sonora o televisiva;
- agenzie di stampa a carattere nazionale: 1) le agenzie di stampa a carattere nazionale ex art. 27 della legge 416/81, i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla settimana; 2) le altre agenzie di stampa a rilevanza nazionale, i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento, a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno un editore a carattere nazionale che realizzi un prodotto ai sensi della legge n. 62 del 2001, compresi i soggetti di cui alle lettere b), c), d) e g) del presente comma;
- editori di giornali quotidiani, periodici o riviste: 1) i soggetti editori di cui all’articolo 1, comma 1, e quelli equiparati di cui all’articolo 18, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, che pubblicano più di dodici numeri l’anno; 2) gli altri soggetti editori che comunque pubblicano una o più testate giornalistiche diffuse al pubblico con regolare periodicità;
- soggetti esercenti l’editoria elettronica: 1) i soggetti che pubblicano in modalità elettronica testate diffuse al pubblico con periodicità quotidiana, e quelli equiparati di cui all’articolo 18, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, che pubblicano più di dodici numeri l’anno; 2) gli altri editori che pubblicano in modalità elettronica testate con periodicità non quotidiana, ivi compresi i soggetti che gestiscono siti internet per la pubblicazione degli avvisi di vendita di cui all’art. 490 c.p.c. così come previsto dal decreto del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2006;
- imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica: i soggetti che, in base ad autorizzazione forniscono direttamente servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare televisiva;
- operatori economici esercenti l’attività di call center: tutti gli operatori economici che svolgono attività di call center su numerazioni nazionali nonché i soggetti terzi affidatari dei servizi di call center;
- soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione: ogni impresa che utilizza indirettamente una risorsa nazionale di numerazione, assegnata ad un operatore di rete mobile, anche virtuale, come mero identificativo dell’utente del servizio di comunicazioni mobili e personali;
- fornitori di servizi di intermediazione online: persone fisiche o giuridiche che, anche se non stabilite o residenti nel territorio nazionale, forniscono, od offrono di fornire, servizi di intermediazione online, come definiti dal Regolamento (UE) 2019/1150, agli utenti commerciali stabiliti o residenti in Italia;
- fornitori di motori di ricerca online: persone fisiche o giuridiche che, anche se non stabilite o residenti nel territorio nazionale, forniscono, od offrono di fornire, un motore di ricerca online, come definito dal Regolamento (UE) 2019/1150, in lingua italiana o agli utenti stabiliti o residenti in Italia.
Contenuti verificati il giorno 17 maggio 2023