Co.Re.Com. comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia |
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ATTI 1.21.1. – 2015/5028/GU14
IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
Deliberazione n. 61 del 22 dicembre 2017
Sono presenti i componenti del Comitato:
ZANELLA Federica Presidente
BOSCAGLI Giulio Vice Presidente - Assente giustificato
SAVOINI Gianluca Vice Presidente
BORELLA Diego
ROLANDO Stefano - Assente giustificato
Oggetto: Definizione della controversia XXX / Fastweb S.p.A.
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La struttura proponente:
Il Dirigente Ufficio per il Co.Re.Com.
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IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
VISTA la L. 31 luglio 1997, n. 249, Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, in particolare l’art. 1, comma 6, lettera a), n. 14;
VISTA la L. 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;
VISTO il D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, e in particolare l’art. 84;
VISTA la l.r. 28 ottobre 2003, n. 20, Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni, in particolare l’art. 10;
VISTA la deliberazione di Comitato del 28 ottobre 2004, n. 5 Approvazione del regolamento interno del Comitato regionale per le Comunicazioni della Lombardia;
VISTO il Regolamento interno del Co.Re.Com., approvato con propria deliberazione 7 novembre 2013, n. 63;
VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;
VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Regione Lombardia e il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia in data 16 dicembre 2009, e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);
VISTA la delibera A.G.Com. n. 179/03/CSP, recante Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni;
VISTA la delibera A.G.Com. n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti” (di seguito “Regolamento”) come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;
VISTA la delibera A.G.Com. n. 73/11/CONS, recante “Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n. 481”, ed in particolare il Regolamento di cui all'allegato A (di seguito “Regolamento indennizzi”);
VISTA l’istanza presentata in data 5 settembre 2015 con cui l'utente XXX ha chiesto l’intervento del Co.Re.Com. Lombardia per la definizione della controversia in essere con gli operatori Wind Telecomunicazioni e Fastweb S.p.A., ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento;
VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria;
VISTA la proposta di decisione del dirigente dell’Ufficio ai sensi dell’art. 19 del Regolamento;
CONSIDERATO quanto segue:
Oggetto della controversia e risultanze istruttorie
L'istante ha chiesto la definizione della controversia in essere con l’operatore di telecomunicazioni Fastweb S.p.A. (di seguito “Fastweb”), ai sensi degli art. 14 e ss. del Regolamento, in relazione al mancato trasloco della propria utenza fissa.
La posizione dell’istante
Nell’istanza introduttiva del procedimento, nella memoria ritualmente depositata e nel corso dell'udienza l’istante ha dichiarato quanto segue:
Sulla base di tutto quanto esposto, l’istante formula le seguenti richieste:
La posizione dell’operatore
Nello scritto difensivo ritualmente depositato l’operatore ha ricostruito la vicenda contrattuale nei termini che seguono:
Alla luce di tutto quanto esposto, Fastweb chiede il rigetto integrale di tutte le richieste formulate da parte istante.
Motivazione della decisione
In via preliminare, si osserva che l’istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall’art. 14 Regolamento.
Sempre preliminarmente e con riferimento alla richiesta di dare atto dell’avvenuta estinzione del contratto nonché di fare cessare la fatturazione da parte di Fastweb, si precisa che dall’istruttoria condotta emerge l’avvenuta cessazione del contratto in data 18/11/2015, con la cessazione della relativa fatturazione.
Si precisa, infine, che, alla luce dell’eccepita violazione dell’art. 11 del Regolamento di cui alla Del. 173/07/CONS da parte del sig. XXX, pur considerando il chiarimento offerto dalla difesa dell’utente nella memoria ritualmente depositata (“si fa riferimento ad un accordo parziale che il sottoscritto avvocato aveva proposto a Fastweb s.p.a. ai fini di risolvere almeno parte della problematica”), quanto dedotto nell’istanza in merito alla condotta delle parti durante l’udienza conciliativa non sarà utilizzato ai fini della decisione sul caso in esame.
Nel merito, alla luce dell’istruttoria condotta, la domanda formulata dall’utente può trovare parziale accoglimento nei limiti e per i motivi qui di seguito esposti.
In merito alla richiesta di indennizzo per ritardo nel trasloco
Il corredo probatorio in atti ha consentito di accertare che l’utente, con fax del 28 novembre 2014 ha richiesto il trasloco della linea a far data dal 1 dicembre 2014 e che tale trasloco non si è completato nei 60 giorni successivi (ovverossia entro il 27 gennaio), come invece previsto dal modulo di richiesta.
L’impossibilità tecnica dedotta dall’operatore quale motivo di non imputabilità a Fastweb del mancato trasloco (reiterati KO di Telecom Wholesale) non esime lo stesso dalla responsabilità per inadempimento contrattuale. Invero, atteso che in base alla Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni, delibera Agcom n. 179/03/CSP, e secondo il consolidato orientamento dell’Agcom, gli operatori sono tenuti a fornire i servizi richiesti nel rispetto di quanto contrattualmente previsto, anche sotto il profilo temporale, ove l’utente lamenti il ritardo relativamente alla richiesta di trasloco della linea telefonica rispetto alle tempistiche stabilite nelle condizioni generali di contratto o con lo specifico accordo delle parti, l’operatore, per escludere la propria responsabilità, non soltanto è tenuto a dimostrare che i fatti oggetto di doglianza sono stati determinati da circostanze non imputabili all’operatore stesso (ovvero da problematiche tecniche non causate da colpa dell’operatore), ma deve anche fornire la prova di aver adeguatamente informato l’utente delle difficoltà incontrate nell’adempimento dell’obbligazione: deve cioè dimostrare di avere messo l’utente nelle condizioni di comprendere quanto accaduto. Allo stesso modo, l’operatore deve anche dimostrare di essersi diligentemente attivato per rimuovere eventuali ostacoli amministrativi e/o tecnici incontrati; in caso contrario l’utente ha diritto ad un indennizzo (vedi, fra le tante, Corecom Toscana Determinazione 4/11).
Nel caso in esame, dall’istruttoria condotta non è emersa alcuna prova circa l’adempimento del predetto onere informativo incombente sull’operatore. Pertanto si ritiene che l’utente abbia diritto ad un indennizzo da calcolare moltiplicando il parametro di € 7,50 (come indicato dall’art. 3, commi 1 e 2 del c.d. Regolamento indennizzi previsto dalla Delibera 73/11/CONS) per ciascuno dei due servizi, telefonia e ADSL, per i complessivi 231 giorni compresi tra il 28/01/2015 (primo giorno di ritardo del trasloco) e il 16/09/2015 (data di ricezione della raccomandata di disdetta, attraverso la quale l’utente ha manifestato di fatto la propria volontà di rinunciare alla richiesta di trasloco) per un totale di € 3.465,00.
In merito alla richiesta di rimborso delle fatture pagate
La richiesta dell’utente può essere accolta.
Invero, è evidente la volontà, manifestata dalla parte istante, di non mantenere attivo i servizi di fonia e ADSL presso il precedente domicilio di xxx ed è del pari evidente che alcun beneficio ha tratto il sig. XXX dal mantenimento di tali servizi all’indirizzo di XXX, avendo lo stesso utente traslocato in altra abitazione sita in altro comune (XXX). Dunque, le fatture n. S000655113 del 1/02/2015 (a canoni anticipati per il periodo 1/02/2015 – 28/02/2015); n. S000980534 del 1/03/2015 (relativa a canoni anticipati per il periodo 1/03/2015 – 31/03/2015); n. S001260312 del 1/04/2015 (relativa a canoni anticipati per il periodo 1/04/2015 – 30/04/2015); n. S001861629 del 1/05/2015 (relativa a canoni anticipati per il periodo 1/05/2015 – 31/05/2015); n. S002191613 del 01/06/2015 (relativa a canoni anticipati per il periodo 1/06/2015 – 30/06/2015); n. S002522718 del 01/07/2015 (relativa a canoni anticipati per il periodo 1/07/2015 – 31/07/2015); S003240396 - del 01/08/2015 (relativa a canoni anticipati per il periodo 1/08/2015 – 31/08/2015), saldate dall’utente (come da prova in atti) e attribuibili ai servizi Fastweb voce e ADSL (offerta Super Surf + Modem Voce e relative promozioni), dovranno essere rimborsate. Per le stesse ragioni sopra esposte, tutte le fatture emesse successivamente a quelle elencate (e, in particolare, le fatture n. S003480704 del 01/09/2015, n. S004074103 del 01/10/2015, n. S004517747 del 01/11/2015) fino alla cessazione del rapporto contrattuale tra il sig. XXX e Fastweb, dovranno essere stornate.
In merito alla richiesta di indennizzo per la mancata risposta ai reclami
Non si ritiene di potere accogliere la richiesta di indennizzo per mancata risposta al reclamo del 26/02/2015 in quanto può essere validamente considerato riscontro fornito entro i termini la comunicazione inviata dall’operatore al Corecom, di cui è stata data informazione all’utente, in seguito all’avvio del procedimento d’urgenza ex art. 5 del Regolamento di cui alla Del. 173/07/CONS.
Spese di procedura
Considerato l’accoglimento parziale delle domande dell’istante, si ritiene equo prevedere il pagamento da parte di Fastweb in favore dell'istante dell’importo di € 100,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura.
VISTO il parere del Servizio Studi e documentazione legislativi e Assistenza legale in data 31 luglio 2009 in ordine alla necessaria continuità delle funzioni esercitate dal Co.Re.Com per delega dell’A.G.Com;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
Il Dirigente Ufficio per il Co.Re.Com. La Presidente del Co.Re.Com.
dott. Massimiliano Della Torre dott.ssa Federica Zanella
E’ fatta salva la possibilità per l’utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno subìto, come previsto dall’art. 11, comma 4 della delibera 179/03/CSP.
Ai sensi dell’art. 19, comma 3, della Del. A.G.Com. 173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell’Autorità a norma dell’articolo 98, comma 11, D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
La presente deliberazione è comunicata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del Co.Re.Com. Lombardia, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.
Le parti sono tenute a comunicare a questa Autorità l’avvenuto adempimento alla presente deliberazione entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione della medesima.
Ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.
Ai sensi degli articoli 29, 41 e 119 del medesimo d.lgs. 104/2010, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta (60) giorni dalla comunicazione dello stesso.
Il Dirigente Ufficio per il Co.Re.Com.
dott. Massimiliano Della Torre